Integrazione al Reg.to per la DaD

Integrazione al Regolamento di Istituto
in relazione alla Didattica a Distanza.

MODALITA’ ATTUATIVE E REGOLE di COMPORTAMENTO in DIDATTICA DIGITALE
(Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata)

Il presente Regolamento, che integra il Regolamento d’Istituto, è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25 agosto 2020 e sottoposto a modifica il 19 gennaio 2020

PREMESSA
Nel caso in cui le disposizioni in materia di emergenza sanitaria lo rendano necessario,
l’IPSEOASC “De Carolis” di Spoleto realizza le attività didattiche nella modalità della Didattica a Distanza o nella forma della Didattica Digitale Integrata; la DDI può essere realizzata, su delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe per ragioni esclusivamente didattiche, anche in assenza di emergenza sanitaria.
Il presente Regolamento tiene conto di:
– Documenti ministeriali per il rientro a scuola a settembre (Piano scuola 2020/2021 (DM
39 del 26-06-2020), Protocollo di sicurezza per la ripresa a settembre (DM 87 del 06-
08-2020);
– Indicazioni del CTS per il rientro a scuola a settembre (Estratto verbale CTS n. 82 del
28-05-2020, Estratto verbale n. 90 del 22-06-2020, Estratto verbale n. 94 del 07-07-
2020, Estratto verbale n. 100 del 12-08-2020);
– Delibera del Collegio dei Docenti del 22 aprile 2020 (Criteri generali DaD);
– Regolamento d’Istituto dell’IPSEOASC “De Carolis” deliberato dal Consiglio d’Istituto in
data 23 giugno 2020;
– GDPR reg. UE 679/2016;

Art. 1 – Applicabilità
Il presente regolamento norma lo svolgimento dell’attività Didattica a Distanza (DaD) e della
Didattica Digitale Integrata (DDI) nell’IPOSEOASC “De Carolis” di in ottemperanza ai
provvedimenti legislativi emanati stante lo stato di emergenza, visti i Documenti emanati dal
Ministero dell’Istruzione e le indicazioni sanitarie del CTS.

Art. 2 – Definizione
La Didattica a Distanza e la DDI sono l’azione mediata di costruzione del sapere attraverso
processi di apprendimento che si avvalgono di strumenti di collegamento digitale diretto o
indiretto, immediato o differito in cui ci sia una relazione tra Docenti e Discenti.

Art. 3 – Piattaforme per la DAD
La scelta della piattaforma per la Didattica a Distanza, in qualità di strumento adeguato al
trattamento dei dati personali di Docenti e Discenti, spetta al titolare del trattamento nella
persona del Dirigente Scolastico.
Il singolo Docente, in qualità di persona autorizzata al trattamento, è tenuto a trattare i dati
personali tramite la piattaforma DaD secondo le istruzioni fornite dal Dirigente Scolastico;
Il Collegio dei Docenti, l’Animatore Digitale e il Responsabile per la Protezione dei Dati (o “Data Protection Officer”) possono supportare il Dirigente Scolastico con una commissione di lavoro che valuti le piattaforme in commercio.
L’Istituto scolastico non deve chiedere agli interessati (Docenti, Studenti, Genitori) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati – anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – funzionali allo svolgimento dell’attività di Didattica a Distanza, in quanto lo stesso è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente assegnate alle scuole. La base giuridica del trattamento va individuata, infatti, negli articoli artt. 6, parr. 1, lett. e) e art. 3, lett. b) del GDPR, nonché nell’art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy, ovvero: nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri e nell’adempimento di un obbligo di legge quale, specificatamente, la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, i quali hanno previsto – per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione – l’attivazione di modalità di Didattica a Distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020).
Resta fermo che la mancata richiesta di consenso agli interessati non esonera l’Istituto
scolastico a fornir loro un’informativa: gli Istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la
trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori, gli interessati (Studenti, Genitori e Docenti) in merito, in particolare, ai tipi di dati e
alle modalità di trattamento degli stessi, ai tempi di conservazione e alle altre operazioni di
trattamento, specificando che le finalità perseguite sono limitate esclusivamente all’erogazione della Didattica a Distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale. In ogni caso, che il consenso potrà costituire idonea base giuridica per il trattamento di dati eventualmente effettuato per finalità ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa;
Le piattaforme per la didattica a distanza utilizzate all’interno dell’IPSEOASC “De Carolis” di
Spoleto sono costituite dal Registro Elettronico (RE), da GSUITE for Education e da Weschool.
Con l’utilizzo di tali piattaforme è garantito il rispetto della normativa sulla privacy in quanto
obbligo di legge e di pubblico interesse (DPCM 4 marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020) ai sensi degli artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 (Condizioni per il consenso) del GDPR Reg. UE 2016/679. Solo in casi eccezionali, il Docente può ricorrere a strumenti quali Skype, gruppi Whatsapp o altre piattaforme.

Art. 4 – Account
Ogni Docente dell’Istituto ed ogni Alunno è provvisto di un account. Ai fini della sicurezza dei
dati, tutte le attività didattiche a distanza devono avvenire attraverso questo account e
mediante l’uso del Registro elettronico.
Le scelte degli strumenti (collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, video
lezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, assegnazioni di compiti,
notifica di scadenza e quant’altro) attengono alla libertà di insegnamento nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti gli Alunni. Gli strumenti di comunicazione scelti sono funzionali alla continuità della relazione educativa e alla costruzione o ricostruzione di un clima di fiducia per promuovere i processi formativi.

Art. 5- Orario settimanale delle lezioni
L’orario settimanale e la scansione oraria sono quelle in vigore secondo quanto previsto dal quadro orario e dalle eventuali circolari in materia.
Le unità orarie in Didattica a Distanza sono da 40 minuti, con una pausa di 10 minuti (gli ultimi 10 della unità da 50) e da 45 minuti con una pausa di 15 minuti (gli ultimi 15 della unità da 60).
Ogni Docente avrà cura di verificare eventuali problemi di connessione da parte degli Alunni
nell’orario stabilito. In caso di DaD per singole classi poste in quarantena l’orario sarà
modulato rispetto alla disponibilità dei Docenti eventualmente non posti in quarantena.

Art. 6 – Progettazione didattica
Nel caso in cui si renda necessario il ricorso alla DaD o alla DDI, i Docenti rimodulano la
progettazione didattica per la DaD o la DDI. I criteri di rimodulazione sono fissati dal Collegio
dei Docenti, che può, a tal fine, delegare i Dipartimenti, o i Consiglio di Classe o altra specifica Figura o Commissione a definire il Piano per la Didattica integrata a Distanza.
Della rimodulazione della progettazione didattica, depositata agli Atti della scuola, è data
notizia a Studenti e Genitori tramite RE. Ogni Docente cura la coerenza fra la progettazione e la descrizione delle attività didattiche indicate nel RE.

Art. 7 – Valutazione
La scuola garantisce il diritto degli Alunni ad una valutazione trasparente e tempestiva. I criteri sono deliberati dal Collegio dei Docenti.

Art. 8 – Presenze
Il Docente procede ora per ora alla registrazione delle assenze degli Studenti sul registro elettronico; si considera assenza la mancata presenza alle attività sincrone e il mancato svolgimento di lezioni e compiti (segnalato su “Annotazioni”); per considerare la presenza nelle attività sincrone, lo Studente deve tenere spento il microfono quando non ha bisogno di parlare, e deve tenere costantemente accesa la telecamera e rispondere alle richieste del Docente. Eventualmente non disponesse di telecamera funzionante un genitore dovrà confermare questa circostanza al coordinatore di classe.. Qualora un Docente riscontrasse l’assenza reiterata di un Alunno alle lezioni a distanza o che questi fosse restio a svolgere le attività proposte, ne darà segnalazione alla famiglia attraverso il RE nella sezione personale e successivamente alla segreteria didattica della scuola per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 – Inclusione
I Docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’Alunno e tra l’Alunno e i
compagni di classe nonché con gli altri Docenti curricolari anche attraverso il coinvolgimento
della Famiglia dell’Alunno stesso. In ogni caso, sulla base del PEI, i Docenti di Classe
programmano le attività didattiche degli Alunni con disabilità anche nella modalità DaD o DDI adattando eventualmente i materiali didattici. In relazione agli Alunni con DSA o con BES, i Docenti tengono conto del PDP ed utilizzano per quanto possibile strumenti compensativi e misure dispensative. Tengono conto inoltre delle difficoltà di attenzione, qualora presenti.

Art. 10 – Connessione e collegamenti
Docenti ed Alunni provvedono ad uniformarsi alla DAD con propri mezzi e collegamenti in rete. L’Istituto predispone un monitoraggio per gli Alunni che non dispongono di dispositivi digitali idonei per lo svolgimento della DaD o della DDI e attiva i provvedimenti di competenza.

Art. 11 – Doveri e sanzioni
Premesso che nella Didattica supportata dal Digitale (DaD o DDI) l’ambiente scolastico virtuale è un ambiente scolastico:
A) i Docenti
1. organizzano le attività secondo l’orario definito da apposita Commissione secondo
2. quanto indicato nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero per l’Istruzione;
3. si collegano alla piattaforma almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
4. ove utilizzino la piattaforma nella modalità “presentazione”, dovranno comunque rendersi visibili agli Alunni in alcune fasi della lezione stessa attivando la videocamera.
5. organizzano le attività didattiche secondo le metodologie adeguate all’ambiente digitale, secondo i criteri deliberati da: Collegio dei Docenti, Dipartimenti, Consigli di Classe;
6. in quanto Data Handler ricevono specifica lettera di incarico e operano nel rispetto della Privacy di tutti gli Utenti;
7. firmano il Registro Elettronico (RE) in occasione delle attività sincrone;
8. utilizzano il RE e/o le funzionalità messe a disposizione dalle Piattaforme utilizzate per condividere materiali didattici;
9. utilizzano i criteri di valutazione in DaD o in DDI deliberati dal Collegio dei Docenti;
10. indicano a RE le valutazioni assegnate;
B) i Genitori
1. controllano il RE per la condivisione di informazioni, circolari, note, valutazioni, come nella didattica in presenza ed effettuano tempestivamente le giustificazioni delle assenze, anche parziali, preferibilmente in modalità telematica tramite la funzione “libretto web”, o, in alternativa, su libretto cartaceo;
2. comunicano tempestivamente ai Docenti le eventuali difficoltà di connessione o altre criticità che impediscano o ostacolino la partecipazione del proprio figlio alla DaD o alla DDI compresa la impossibilità, temporanea o meno, di utilizzare la telecamera;
3. tenendo conto dell’età dei propri figli, gli adulti presenti in casa non interferiscono nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto al proprio figlio in caso di difficoltà nell’uso della piattaforma;
C) gli Studenti
1. hanno il dovere di aderire alle attività sincrone e asincrone attivate dai Docenti e dai
Consigli di Classe, che sono sottoposte alle stesse regole che sono alla base della
buona convivenza in classe; seguono le lezioni sincrone con responsabilità, rispetto e partecipazione attiva, presentandosi con puntualità. Ogni ritardo in entrata va giustificato verbalmente al Docente in orario. In ogni caso non è ammesso entrare in videolezione oltre il 10. minuto dall’inizio previsto.
2. hanno rispetto degli orari indicati dai Docenti e verificano per tempo la stabilità della connessione e il funzionamento di audio e video;
3. avvertono il Docente Coordinatore di Classe o il Docente nel caso in cui siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico o tecnologico, tipo connessione che per altri motivi, come ad esempio la salute);
4. seguono la lezione attivando audio e video, su richiesta del Docente, affinché possa essere accertata l’effettiva partecipazione;
5. evitano forme di cheating;
6. scelgono luoghi della casa adeguati al contesto didattico e non contaminati da altre presenze;
7. evitano di dedicarsi ad altre attività durante i collegamenti;
8. evitano di pranzare o fare colazione nel corso della lezione;
9. mantengono un abbigliamento decoroso alla lezione;
10. utilizzano la chat della piattaforma solo per motivi strettamente didattici o per richieste al Docente;
11. utilizzano un linguaggio consono al contesto, evitando scurrilità e blasfemie;
12. non effettuano fotografie, riprese audio, audio-video delle attività didattiche a meno che non siano espressamente autorizzate dal Docente per fini didattici;
13. non condividono e non divulgano, sui social o attraverso qualsiasi altra modalità, documenti video, audio, audio-video relativi alle attività didattiche;
14. non effettuano scambi di persona, condivisione delle personal room dei Docenti con altri soggetti esterni al gruppo classe;
15. non utilizzano le piattaforme attivate per la DaD o la DDI per fini privati;
16. non interferiscono, danneggiano o distruggono il lavoro dei propri Docenti o dei propri compagni;
17. gli Alunni che entrassero nelle videochiamate prima dell’orario o che rimanessero anche dopo l’orario saranno sotto l’esclusiva sorveglianza e “responsabilità” dei loro genitori. A tal proposito la scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità su comportamenti impropri dell’Alunno in quanto non gestibili a distanza;
18. tutti i comportamenti che non rispettano questo Regolamento potranno essere sanzionati.

Art. 12 – Disposizioni particolari in materia di Privacy e rispetto del diritto d’Autore:
a) Il materiale audiovisivo prodotto in DaD o in DDI è riservato esclusivamente agli Alunni
della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi
per fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di
tutela del copyright (diritto d’autore – Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla
normativa in tema di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679),
pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la
sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (come ad esempio
facebook), piattaforme web (come ad esempio youtube) applicazioni di messaggistica
(come ad esempio whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita
nei termini di legge. Poiché gli Alunni sono minori la responsabilità della vigilanza ricade
sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2048 c.c.
b) È vietato diffondere attraverso social network o internet immagini di un Docente o di
una/un compagna/o di classe;
c) È vietato diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o altro,
che ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l’immagine, la reputazione, la
dignità e l’onorabilità.
d) È vietato diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o
immagini di Docenti e Alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle
opere dell’ingegno.
e) I Docenti, da parte loro, avranno cura di porre in essere misure idonee per evitare la
diffusione di elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di
riferimento.
f) Qualora si accertasse l’infrazione di sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei
presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, per darne
comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 – Sanzioni
Per il mancato rispetto di quanto previsto sub Art. 11 – C) sono previste le seguenti
sanzioni:
1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) 9), 14), 15): nota e conseguente ammonizione; in caso di
recidiva o di particolare gravità, sospensione fino a 5 gg.;
10): sospensione da 1 a 6 gg;
11), 12), 13): sospensione fino a 15gg a seconda della gravità.
Per il mancato rispetto di quanto previsto sub Art. 12 sono previste le seguenti
sanzioni:
a): nota e conseguente ammonizione; in caso di recidiva, o di particolare gravità,
sospensione fino a 5 gg.;
b), c), d): sospensione fino a 15gg a seconda della gravità.
Per l’irrogazione delle sanzioni, si rinvia, in ogni caso, al vigente Regolamento d’Istituto.

Art. 14- Validità
Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del
Consiglio d’Istituto. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente.

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DELIBERA INTEGRATIVA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 19/09/2021

E’ consentito al Docente, sulla base della disponibilità, effettuare lezione sincrona online su Aule
Virtuali di Spaggiari con lo Studente impossibilitato a frequentare per: isolamento
domiciliare/quarantena, malattia lunga debitamente certificata, riprendendo esclusivamente se
stesso nel momento della spiegazione o della esemplificazione alla lavagna, tramite telecamera
del PC messo a disposizione dalla scuola. In tale evenienza la necessità di PC sarà segnalata
all’AT preposto. Per le classi in sede associata CdR la DAD si svolgerà in piattaforma messa a
disposizione dall’Istituto penitenziario.

 

 

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