Quando faremo educazione civica

di Paolo Ciri.

Con la Legge 92/2019 è entrata in vigore una normativa per l’insegnamento di educazione civica ( o cittadinanza che dir si voglia) che ne regola in maniera nuova la didattica, allo scopo di tenere davvero il corso di questa materia, in tutte le scuole di ordine e grado. Fino ad oggi, sebbene formalmente prevista, in realtà non veniva trattata.

La legge avrebbe voluto far iniziare i corsi in questo anno scolastico 2019/2020, ma un ritardo nella pubblicazione, avvenuta il 5 settembre 2019, ne ha fatto slittare la applicazione al prossimo.

Per sommi capi: dal prossimo anno scolastico in tutte le scuole ed in tutte le classi dovrà essere insegnata educazione civica, con un contenuto piuttosto ampio che comprende la Costituzione, l’Agenda 2030 per lo   sviluppo sostenibile, il diritto del lavoro, la cittadinanza digitale, la protezione del patrimonio culturale, la lotta alle mafie, l’educazione alla salute, l’educazione stradale fino ai prodotti tipici. L’insegnamento va affidato ai docenti di diritto ed economia, ove presenti, altrimenti agli altri, anche con docenza “trasversale”, ricavando un’ora alla settimana 33 anno) all’interno dell’orario già svolto, quindi nella flessibilità di Istituto del 20%, togliendo, in sostanza, una ora a settimana ad altra o altre materie.

Come docente di diritto ed economia e, comunque, come rappresentante dell’Istituto Alberghero ho preso parte ad un convegno a Santa Severa, vicino Civitavecchia, organizzato dall’Apidge (associazione dei docenti di A046). Riporto qui una sintesi degli interventi, che accennano alle problematiche applicative, ed il testo integrale della legge, per opportuna conoscenza.

Rita Mannino (senatrice e docente) “La trasversalità toglie dignità e rende frammentario l’insegnamento. Ove non presenti i docenti di A046 la materia sarà insegnata da docenti non abilitati. Inoltre non è specificato chi deve decidere come organizzarla e come dargli 33 ore all’interno del monte ore annuo.”

Camilla Sgambato (ex senatrice e docente) “E’ stata fatta una convenzione col Consiglio Nazionale Forense per affidare ai giovani avvocati incontri con le classi. Non ha senso. Ci sono migliaia di docenti specializzati ed abilitati che vengono impropriamente destinati al sostegno o alle sostituzioni”.

Nadia Ginetti (senatrice). “Così come è stata configurata la legge pone troppi problemi. C’erano altre proposte, tra cui la mia, che prevedevano una materia autonoma con un monte ore dedicato ed una autonoma valutazione, affidati ad insegnanti abilitati in diritto economia”.

Bianca Laura Granayo (senatrice e docente) “Lasciare tutto alla autonomia delle scuole significa crete difficoltà difficilmente risolvibili. Affrontare il problema del taglio del monte ore con la trasversalità non è una soluzione gestibile”:

Francesco Settani per Fabio Massimo Castaldo (vicepresidente del Parlamento Europeo)
“Non si può non imparare la educazione civica. Ma poi la si deve interiorizzare. E non sontanto in una prospettiva italiana ma soprattutto europea,  che oggi è importantissima nella vita quotidiana ma troppo poco conosciuta”.

Legge 92 del 20/8/2019

Art. 1

Principi

L’educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  econsapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

  1. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalita’,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona.

 

Art. 2

   Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica

 

  1. Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.  Iniziative di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate dalla scuola dell’infanzia.
  1. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l’insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n. 226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
  1. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di  istituto l’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica,  specificandone anche, per ciascun anno di  corso,  l’orario,  che  non  puo’  essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del  monte  orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
  1. Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l’insegnamento   trasversaledell’educazione civica e’  affidato,  in  contitolarita’, a docenti sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. Nelle scuole del secondo  ciclo,  l’insegnamento e’ affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
  1. Per ciascuna classe e’ individuato, tra  i  docenti  a  cui  e’ affidato  l’insegnamento dell’educazione  civica,  un  docente   con compiti di coordinamento.
  1. L’insegnamento trasversale dell’educazione  civica  e’  oggetto delle  valutazioni  periodiche  e   finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
  1. Il dirigente scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
  1. Dall’attuazione  del  presente  articolo  non  devono  derivare incrementi o modifiche dell’organico del  personale  scolastico,  ne’ ore  d’insegnamento  eccedenti   rispetto   all’orario   obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita’, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  chela contrattazione d’istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
  1. A  decorrere  dal  1°  settembre  del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, sono  abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169,  nonche’  il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo  17  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 3

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento

  1. In  attuazione  dell’articolo  2,  con  decreto  del   Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano,  ove non  gia’  previsti,  specifici  traguardi  per  lo  sviluppo   delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole  dell’infanzia  e del primo ciclo di istruzione, nonche’ con il  documento  Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i  licei e le linee guida per gli istituti tecnici  e  professionali  vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
  1. a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,  dell’Unione europea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera  e dell’inno nazionale;
  1. b) Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile,   adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
  1. c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
  1. d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
  1. e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela  del patrimonio ambientale, delle  identità, delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
  1. f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
  2. g) educazione al rispetto e alla valorizzazione  del  patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
  1. h) formazione di base in materia di protezione civile.
  2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono  altresi’  promosse  l’educazione  stradale, l’educazione  alla salute  e  al  benessere,  l’educazione  al   volontariato   e   alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli  animali  edella natura.

Art. 4

Costituzione e cittadinanza

  1. A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica e’  posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni  devono  essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della  Carta  costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in  quella  del secondo ciclo, per sviluppare competenze  ispirate  ai  valori  della responsabilità,  della  legalità,  della  partecipazione  e   della solidarietà.
  1. Al  fine   di   promuovere   la   conoscenza   del   pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate  iniziative per lo studio degli statuti  delle  regioni  ad  autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la  cittadinanza  attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e  degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.
  1. La  conoscenza  della  Costituzione  italiana  rientra  tra  le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di  ogni  percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.
  1. Con  particolare  riferimento  agli  articoli  1  e   4   della Costituzione  possono  essere  promosse   attivita’   per   sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli  studenti  al  mondo del lavoro.

Art. 5

Educazione alla cittadinanza digitale

Nell’ambito   dell’insegnamento   trasversale   dell’educazione civica, di  cui  all’  articolo  2,  e’  prevista  l’educazione  alla cittadinanza digitale.

  1. Nel rispetto  dell’autonomia  scolastica,  l’offerta  formativa erogata nell’ambito dell’insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevede almeno le seguenti abilita’  e  conoscenze  digitali  essenziali,  da sviluppare con gradualità tenendo conto  dell’eta’  degli  alunni  e degli studenti:
  1. a) analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la credibilita’ e l’affidabilita’ delle fonti di  dati,  informazioni  e contenuti digitali;
  1. b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un determinato contesto;
  1. c) informarsi e partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso l’utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare opportunita’ di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
  1. d) conoscere le norme comportamentali da  osservare  nell’ambito dell’utilizzo  delle tecnologie  digitali  e dell’interazione   in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita’   culturale   e generazionale negli ambienti digitali;
  1. e) creare e gestire l’identita’ digitale,  essere  in  grado  di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi, rispettare i dati e le identita’  altrui;  utilizzare  e  condividere informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli altri;
  1. f) conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezza applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all’uso  dei   dati personali;
  1. g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico; essere in grado di proteggere se’ e gli altri da  eventuali  pericoli in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
  1. Al fine di verificare l’attuazione del  presente  articolo,  di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutare eventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  la Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell’adolescente digitale,   istituita   presso  il  Ministero dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma

 

  1. Con decreto del Ministro  dell’istruzione,  dell’universita’  e della ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  le modalita’ di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  modo da assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L’Autorita’  garante  per l’infanzia e l’adolescenza designa un componente della Consulta.
  1. La Consulta di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  al Ministro  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca   una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
  1. La Consulta di cui al comma 3 opera  in  coordinamento  con  il tavolo tecnico istituito ai sensi  dell’articolo  3  della  legge  29 maggio 2017, n. 71.
  1. Per l’attivita’ prestata nell’ambito della  Consulta,  ai  suoi componenti non sono dovuti compensi, indennita’, gettoni di  presenza o altre utilita’ comunque denominate, ne’ rimborsi di spese.

Art. 6

Formazione dei docenti

  1. Nell’ambito delle risorse di cui  all’articolo  1,  comma  125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4  milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 e’ destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche  afferenti  all’insegnamento  trasversale dell’educazione civica.  Il  Piano  nazionale  della  formazione  dei docenti, di cui all’articolo 1, comma  124,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107, e’ aggiornato al fine di comprendervi le  attività di cui al primo periodo.
  1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al  comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una  ricognizione  dei  loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di  rete  nonché,  in conformità al principio  di  sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.                          

Art. 7

 

Scuola e famiglia

  1. Al   fine   di    valorizzare    l’insegnamento    trasversale dell’educazione  civica  e  di  sensibilizzare  gli   studenti   alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la  collaborazione  con le   famiglie,   anche   integrando    il    Patto    educativo    di corresponsabilita’ di cui all’articolo 5-bis del regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli  da  412  a  414  del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile  1928,  n.  1297,  sono abrogati.                          

Art. 8

Scuola e territorio

  1. L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e’  integrato con esperienze extra-scolastiche, a  partire  dalla  costituzione  di reti anche di durata pluriennale con  altri  soggetti  istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo  settore,  con  particolare riguardo a  quelli  impegnati  nella  promozione  della  cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’  e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’  attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra  cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche  di  cui all’articolo 3, comma 1, per l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni  scolastiche  possono  collaborare  ai  fini  del   primoperiodo.
  1. I   comuni   possono   promuovere   ulteriori   iniziative   in collaborazione  con  le  scuole,  con   particolare   riguardo   alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei  loro organi, alla conoscenza  storica  del  territorio  e  alla  fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali                              

Art. 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca

costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica, l’Albo delle buone pratiche di educazione civica.

  1. Nell’Albo  sono  raccolte  le  buone  pratiche  adottate  dalle istituzioni scolastiche nonche’ accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della  ricerca  per l’attuazione  delle  tematiche  relative  all’educazione   civica   e all’educazione alla cittadinanza digitale, al fine di  condividere  e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

 

Art. 10

Valorizzazione delle migliori esperienze

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e  grado  di istruzione,  un  concorso  nazionale  per  la  valorizzazione   delle migliori esperienze in materia  di  educazione  civica,  al  fine  di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.                          

Art. 11

Relazione alle Camere

 

  1. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e  della  ricerca presenta,  con  cadenza   biennale,   alle   Camere   una   relazione sull’attuazione  della  presente  legge,  anche   nella   prospettiva dell’eventuale modifica  dei  quadri  orari  che  aggiunga  l’ora  diinsegnamento di educazione civica.                            

Art. 12

Clausola di salvaguardia

 

  1. Le disposizioni della presente  legge  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione.

 

Art. 13

 

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione  della presente  legge  nell’ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Un commento

  1. Lolita Spaccino

    I docenti abilitati nelle discipline giuridiche ed economiche in alcuni istituti lavorano in 9 classi (2 ore a settimana nel biennio). Questo comporta il coordinamento di educazione civica in un numero di classi troppo numeroso, con un impegno eccessivo e difficolta’ nello svolgimento di questa importante funzione.

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